Agli/Alle iscritti/e titolari di Studio Medico/Odontoiatrico libero professionale
Gentili Colleghi/e,
risulta che in sede di sopralluoghi da parte delle Autorità di Vigilanza, siano state contestate a studi medici o odontoiatrici inadempienze in merito alla mancata comunicazione al Comune competente per territorio di variazioni di dati originariamente dichiarati dal titolare dello Studio al momento della presentazione della SCIA o della domanda di Autorizzazione Sanitaria.
In proposito, si ricorda che l’art. 23 del Regolamento Regione Toscana n. 79/2016 e s.m.i. prevede che il titolare dello Studio è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche:
a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell’autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività;
b) la temporanea sospensione dell’attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
c) la definitiva cessazione dell’attività.
Inoltre, il medesimo articolo prevede che gli Studi Associati e le Società tra Professionisti sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune anche ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione.
Si invitano pertanto i Colleghi titolari di Studio medico o odontoiatrico libero professionale ad attenersi a tali disposizioni, anche per comunicare variazioni inerenti la strumentazione di studio, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa regionale nei casi di mancata comunicazione.
Articolo rilevato da Firenzemedica n. 30 del 24 febbraio 2026