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Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Dicembre u.s. è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, al sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo". Si rileva che scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori. Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, ai quali fino ad oggi è stato concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08), dovranno procedere ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo il modello di cui alle procedure standardizzate a far data dal 1° Giugno 2013. Si rileva che l'effettuazione della valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è una precisa responsabilità del titolare dello studio professionale, in quanto datore di lavoro a cui è correlato un pesante apparato sanzionatorio che prevede l'arresto da tre mesi a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro). Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi deve, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 81/08, essere sempre custodito all'interno del proprio studio (l'art. 55, comma 5, lett. f, dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro). Si evidenzia quindi che l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 prevede che i datori di lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi debbano utilizzare la modulistica allegata al decreto. Si ricorda che il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge (ricorso alla c.d autoprestazione presso uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 261/99). In conclusione si rileva che, qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR.
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